L’INPS, con il messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017, ha reso noto che scade il 31 ottobre p.v. il termine entro il quale i lavoratori autonomi devono dichiarare all’INPS i redditi conseguiti nel 2015, ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 10 del D.lgs. 503/1992.

Sono esclusi dal citato adempimento, perché non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza entro il 31 dicembre 1994; i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo; i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima; i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Rimangono salve inoltre le specifiche disposizioni previste per il cumulo con l’assegno di invalidità.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.