L’INPS, con la circolare 9/08/2019 n. 116, ha precisato che ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100 mila euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, ai sensi dell'art.1, cc. da 261 a 268 della Legge 145/2018, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi non rilevano nei casi in cui sia presente una contribuzione presso una o più Casse professionali.

E questo anche se detta contribuzione è stata valorizzata ai soli fini del diritto alla pensione.

I citati trattamenti pensionistici invece rilevano se non risulta presente una contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate dal cumulo dei periodi assicurativi.

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

Ne consegue che la riduzione non trova applicazione nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo.