Sulla G.U. n. 132/2018 è stata pubblicato il comunicato del Ministero del lavoro che approva la delibera Enpacl 182/2017 concernente il cumulo dei periodi assicurativi, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si ricorda che il cumulo consente di utilizzare i periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, a superstiti (indiretta e reversibilità).

Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti.

La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni.

L’ente a cui deve essere inoltrata la domanda di cumulo è quello dell’ultima iscrizione dell’assicurato.

In caso di ultima iscrizione a più Casse è l’assicurato a scegliere a quale di esse inoltrare la domanda.

Per la pensione di reversibilità da cumulo la domanda è presentata all’INPS.

La quota è calcolata secondo i sistemi delle singole gestioni in relazione ai periodi maturati. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota.

La quota ENPACL non è integrata al minimo.

Il pagamento delle pensioni viene effettuato dall’INPS in base ad apposita Convenzione con le singole Casse e con il sistema della provvista già adottata per la totalizzazione.

Qualora siano in corso domande di totalizzazione precedenti il primo gennaio 2017 ed il procedimento non sia concluso, l’interessato può recedere ed optare per il cumulo.