Cumulabilità tra integrazioni salariali e redditi di lavoro nel trasporto aereo: istruzioni operative
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 29489 del 23 novembre 2010, ha fornito le istruzioni operative relative alla compatibilità tra le integrazioni salariali e le attività di lavoro, autonomo o subordinato, e al regime dell’accredito dei contributi figurativi.
In particolare, si specifica che il lavoratore che intenda iniziare una qualsiasi attività lavorativa retribuita, durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento integrativo a carico del F.T.A. (Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo), deve presentare la comunicazione preventiva di inizio attività, indirizzandola:
a) alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS;
b) alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga la prestazione integrativa del F.T.A.;
c) al datore di lavoro destinatario del provvedimento concessivo di CIGS, al quale la comunicazione è dovuta, stante la sussistenza del vincolo di dipendenza che permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In assenza della comunicazione preventiva all'INPS, il lavoratore decade dal diritto a percepire il trattamento di integrazione salariale straordinaria.
L'unica eccezione è rappresentata dal lavoro occasionale di tipo accessorio remunerato esclusivamente con buoni lavoro (voucher), per il quale, fino al limite massimo di € 3.000 per anno solare, al netto dei contributi previdenziali, l'interessato non è obbligato a dare alcuna comunicazione preventiva all'Istituto. Nell'ipotesi in cui le remunerazioni da lavoro accessorio superino, invece, il suddetto limite, al lavoratore corre l'obbligo di presentare la preventiva comunicazione all'Istituto prima che il compenso determini il superamento del limite di € 3.000.
Le Strutture territoriali competenti suindicate, ricevuta la comunicazione preventiva del lavoratore, devono sospendere l'erogazione della prestazione di integrazione salariale e la prestazione integrativa del F.T.A.
Sarà onere dell'interessato produrre, alle predette strutture territoriali, la documentazione necessaria a dimostrare la natura, la tipologia, la durata del rapporto di lavoro, le retribuzioni, oppure i proventi percepiti, al fine di consentire tempestivamente agli operatori INPS di valutare la compatibilità dell'attività lavorativa oggetto di rioccupazione con l'integrazione salariale.
In particolare, per i lavoratori rioccupati in attività di lavoro autonomo, o similari, si richiamano le disposizioni impartite al punto 5.2 della circolare n. 130 del 4/10/2010, secondo cui, se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, deve dimostrare e documentare (con cadenza mensile) l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l'ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l'Istituto deve comunque sospendere l'erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Per ciò che concerne, infine, il riconoscimento e l’accreditamento della contribuzione figurativa, si ribadiscono le disposizioni indicate al punto 7 della circolare n. 130/2010, secondo cui "la contribuzione figurativa spetta esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del trattamento di integrazione salariale”.
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