Cumulabili i periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
A cura della redazione
Con la circolare n. 71 dell’11 aprile 2017, l’Inps ha fornito istruzioni riguardo la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane (articolo 18, co. 1, L. n. 115/2015).
Destinatari di tale normativa sono:
- i cittadini dell'Unione europea, compresa la Svizzera e i Paesi SEE, i cittadini di Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e i beneficiari di protezione internazionale;
- i cittadini come sopra individuati, che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.
La facoltà di cumulo è esercitabile dai soggetti predetti che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.
Con il cumulo, possono essere valorizzati per il conseguimento di un diritto a pensione in Italia, esclusivamente i periodi contributivi, maturati presso le organizzazioni internazionali, che:
- siano derivati da rapporti di lavoro dipendente, svolto nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- non siano stati oggetto di rimborso;
- non siano temporalmente sovrapposti a quelli posseduti dall’assicurato nella o nelle gestioni previdenziali cui è iscritto in Italia.
Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
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