CUD 2009: eliminata la casella del superbonus
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 19/02/2009 n.21, in vista della scadenza del 28 febbraio p.v. entro la quale i datori di lavoro devono consegnare il mod. CUD ai lavoratori, ha fornito le consuete precisazioni e modalità di compilazione della certificazione.
L'istituto, nel confermare la scadenza per il rilascio del CUD al 28 febbraio 2009 e le istruzioni allegate al provvedimento di approvazione ha fornito le seguenti precisazioni aggiuntive:
1. Lavoratori subordinati
Punto 4 (imponibile previdenziale): viene precisato che tra le retribuzioni da riporta nel presente punto vi rientrano anche i premi di risultato nel oro intero ammontare vale a dire l'importo che comprende anche la parte interessata dallo sgravio contributivo (se autorizzato) di 25 punti percentuali (L. 247/2008 - D.M. 7-5-2008 - INPS, circ. 110/2008) che ha sostituito l'istituto della decontribuzione;
Punto 8 (contributi a carico del lavoratore trattenuto): l'istituto nel ricordare quali sono i contributi (e la relativa percentuale) che devono essere indicate nel presente punto, precisa che nel 2008 la contribuzione dello 0,125% dovuto dai lavoratori delle aziende del credito è stata sospesa con il Msg. N. 1209 del 24-1-2008.
Bonus L. 243/2004: nella certificazione CUD/2009, tale casella è stata soppressa per effetto della cessazione degli effetti della norma sul posticipo del pensionamento se del relativo beneficio. L'INPS chiarisce però che per i lavoratori cessati entro il 31-12-2007, ai quali nel corso del 2008 sono stati corrisposti importi rientranti nella disciplina del bonus (circ. INPS 136/2007), ovvero nei confronti dei lavoratori le cui autorizzazioni al bonus sono state rilasciate nel corso del 2008, ferma restando la compilazione dell'Emens nel mese di corresponsione del bonus, dovranno essere rettificate le certificazioni relative all'anno 2007 (CUD/2008) o precedente, indicando anche gli importi corrisposti a titolo di bonus.
2. Collaborazioni coordinate e continuative
La circolare conferma le istruzioni approvate con la certificazione e ricorda che tale sezione NON deve essere compilata per le seguenti tipologie di iscritti alla gestione separata:
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Titolari di borse di studio per dottorato di ricerca MIUR;
- Associato in partecipazione
- Medici in formazione specialistica di cui all'art. 37 del D. Lgs. 368/99.
Si coglie l'occasione per pubblicare nuovamente, nella sezione dedicata, l'approfondimento del 5 Febbario 2009 inerente la Certificazione CUD 2009 comprensivo delle precisazioni di cui sopra.
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