L'Assonime, con la circolare 1/03/2006 n.9, ha fornito alcune precisazioni in merito alla certificazione CUD 2006 che i datori di lavoro devono consegnare entro il prossimo 15 marzo. Innanzi tutto l'obbligo di consegnare la certificazione rimane anche quando il lavoratore ha cessato il rapporto durante il 2005 ed ha già ricevuto un CUD privo però delle informazioni richiesta dalla nuova certificazione. La struttura del modello conserva la consueta suddivisione in tre parti: dati generali, dati fiscali e dati previdenziali. In merito agli obblighi di firma viene precisato che ai sensi dell'art. 4, comam 6 quater, del DPR 600/73 sul CUD 2006 la firma del datore di lavoro può essere apposta anche mediantesistemi di elaborazione automatica. Secondo una puntuale ricostruzione questa previsione tuttavia esclude l'applicazione della disciplina sulla firma elettronica. Nella parte riservata ai dati fiscali è stato introdotto un nuovo campo e l'eliminazione di altri in funzione delle nuove deduzioni per carichi di famiglia. Sono stati eliminati i campi sulle detrazioni di imposta previsti fino al 2004 per i redditi di lavoro dipendente e assimilato per far spazio al nuovo punto 18 che accoglie le deduzioni per carichi di famiglia. In merito alla compilazione delle addizionali regionali e comunali l'importo da indicare va calcolato sul valore indicato nei punti 1 e 2 della certificazione al netto della deduzione per i carichi di famiglia riportato al predetto punto 18. La circolare si sofferma inoltre sulle operazioni straordinarie verificatesi nel 2005 o primi mesi del 2006 ma prima della consegna della certificazione. Assonime distingue le operazioni che portano all'estinzione del sostituto d'imposta da tutte le altre. Infatti nel primo caso nel mode. CUD 2006 deve essere indicato il datore di lavoro che prosegue l'attività e nella parte fiscale devono essere riportati i redditi nel complesso corrisposti dai due soggetti coinvolti. Invece nel caso di non estinzione la certificazione dovrà essere rilasciata dal cedente.