Rapporto di lavoro
CUD 2006: approvato modello e istruzioni
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate ha reso noto che è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it il nuovo modello CUD per l'anno 2006 con le relative istruzioni.
Il provvedimento di approvazione attende ancora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma il modello può essere reperito al seguente indirizzo:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/CUD/
Tra le novità più rilevanti si segnalano:
- per la parte fiscale, l'introduzione di un apposito campo in cui indicare le deduzioni per i carichi di famiglia, introdotte dalla Legge Finanziaria 2005;
- per la parte previdenziale INPS, una notevole riduzione delle informazioni richieste in conseguenza dell'introduzione della nuova denuncia telematica Emens.
Le novità fiscali - Rispetto alla precedente dichiarazione si evidenziano le seguenti novità:
- è stata rivista la sequenza delle informazioni, con particolare riguardo alle sezioni "Dati per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi" e "Altri dati";
- sono state parzialmente modificate le denominazioni di alcuni campi (per adeguamento, in alcuni casi, alla modificata normativa fiscale);
- è stato inserito il campo (corrispondente al numero progressivo 18) per l'indicazione dell'eventuale deduzione per oneri di famiglia, coniuge, figli e altri familiari a carico (c.d. no tax family area), che rappresenta la sostanziale novità nella determinazione dell'imposta per l'anno 2005 (il campo va compilato solo se le deduzioni sono state richieste dal contribuente ed utilizzate in sede di determinazione del reddito 2005 e, sempre che, con riferimento al reddito complessivo del richiedente, ne sia scaturito il diritto);
- sono state eliminate le informazioni che riguardavano i redditi derivanti dall'emersione del lavoro sommerso (il 2004 era l'ultimo anno agevolato), le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente e pensione (soggetti con redditi compresi tra ? 27.000 e ? 52.000), che avevano finalità di dare progressività alla tassazione (sostituite dalle deduzioni no tax area e dalle nuove aliquote per scaglioni di reddito), le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (sostituite dalle deduzioni per oneri di famiglia) e la totalizzazione delle detrazioni (visto che a decorrere dal 2005 le uniche detrazioni applicabili sono quelle per oneri, che trovano spazio nell'apposito campo 21);
- viene riproposta la tabella, codificata, delle possibili indicazioni da apportare nello spazio annotazioni, correggendo alcuni errori che erano stati segnalati per la compilazione del CUD/2005 e inserendo nove informazioni, in particolare:
a - le liberalità e i fringe benefit - codice AJ (ex cod. 10 - CUD 2005) - devono essere riportati nelle annotazioni indipendentemente dal loro ammontare e non più con il precedente riferimento errato "compresi nei punti 1 e 2");
b - le nuove informazioni riguardanti i redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero cui non è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- nelle istruzioni per la compilazione della certificazione viene precisato (a seguito di quanto comunicato dall'A.E. con la circ. 31/2005) che le addizionali all'IRPEF, da indicare nei punti 6 (regionale) e 7 (comunale), devono essere determinate (soggetti residenti) sui redditi di cui ai punti 1 e 2 al netto delle deduzioni per oneri di famiglia di cui al punto 18 (resta invece confermato che la no tax area non abbatte l'imponibile addizionali);
- nelle istruzioni è altresì evidenziato (per coerenza con quanto già indicato nel 770/2005) che i punti 45 e 46 (redditi erogati da altri soggetti, utilizzati in sede di conguaglio complessivo) devono essere compilati anche nel caso in cui si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la sua riassunzione da parte di altro sostituto;
- nella sezione riservata ai trattamenti di fine rapporto si precisa che devono essere certificati anche i riscatti (previdenza complementare) esercitati a norma dell'art. 10, commi 3-ter e 3-quater, del D.Lgs. 124/1993. Le nuove istruzioni chiariscono altresì due aspetti (in linea con il mod. 770/2005), in particolare: tale sezione va compilata anche quanto il datore di lavoro è tenuto a riliquidare il TFR (per effetto di differenza di TFR corrisposta dopo il saldo); la sezione va compilata anche per certificare il TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta, nel caso di operazioni societarie straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.
Dati previdenziali - La sezione dati previdenziali ed assistenziali è quella che ha subito una revisione strutturale (fatta eccezione per i dati relativi all'IPOST), per effetto dell'entrata in vigore dalla denuncia mensile delle retribuzioni/contribuzioni per l'INPS (procedura EMENS) e per l'INPDAP (procedura DMA), a norma dell'art. 44 del D.L. 269/2003 (L. 326/2003).
Dati INPS - Per effetto dell'introduzione, come sopra richiamato, della mensilizzazione delle denunce retributive (procedura EMENS), i dati previdenziali e assistenziali INPS da fornire al lavoratore (adempimento sostitutivo degli ex mod. 01/M e DAP/12 dirigenti industria) sono stati fortemente semplificati. Il nuovo tracciato richiede solo le seguenti informazioni:
a) lavoratori subordinati
- matricola azienda;
- l'individuazione dell'ente pensionistico (INPS = punto 1; altri enti - INPDAP, INPGI, ENPALS = punto 2);
- l'imponibile previdenziale complessivo relativo all'anno 2005, comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso e degli arretrati di retribuzione corrisposti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo (gli altri arretrati devono essere imputati nella posizione del dipendente utilizzando la procedura della regolarizzazione: 01/M-vig; SA/vig.; EMENS, dal 2005);
- i contributi dovuti (carico lavoratore più carico azienda), indicante attestazione se gli stessi sono stati interamente versati ovvero versati parzialmente ovvero interamente non versati, con eventuale giustificativo da esporre nelle annotazioni;
- l'ammontare dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore (escluse le trattenute pensionati);
- l'ammontare del bonus (contributi pensionistici corrisposti direttamente al lavoratore - L. 243/2004) derivante dall'opzione esercitata dal lavoratore di posticipo del pensionamento di anzianità;
- i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS, barrando la casella "tutti" ovvero la casella relativa ai mesi in cui non è stata presentata la denuncia EMENS;
b) sezione collaboratori
- l'ammontare dei compensi corrisposti al collaboratore, nei limiti del massimale di ? 84.049;
- i contributi dovuti (importo totale, committente più collaboratore);
- i contributi trattenuti al collaboratore;
- l'ammontare dei contributi versati;
- i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS.
Dati INPDAP - Anche per quanto riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all'INPDAP i dati da certificare nel CUD sono stati notevolmente semplificati. La certificazione riepiloga i dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica: codice fiscale amministrazione, codice identificativo INPDAP e quello attribuito da SPT del MEF, Cassa, anno di riferimento, totale imponibile pensionistico, totale contributi pensionistici, totale imponibile TFS o TFR, totale contributi TFR, totale imponibile e contributi Cassa credito, totale imponibile e contributi ENPDEP e totale contributi sospesi 2005).
Dati IPOST - Per gli iscritti a tale ente pensionistico si continua a fornire il dettaglio dei dati previdenziali e assistenziali nella stessa misura dello scorso anno.
Il decreto - Il decreto di approvazione stabilisce, come di consueto, che:
- lo schema di certificazione CUD può essere utilizzato per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2005 (in attesa dell'approvazione del CUD/2007);
- i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2005 e che hanno ricevuto un CUD nel tracciato 2005 dovranno ricevere, ove necessario, una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati.
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