L’INAIL, con la circolare 13/12/2019 n.33, ha reso noto che dal 17 dicembre p.v. il servizio telematico Cruscotto Infortuni viene implementato con una nuova funzione che consentirà agli utenti abilitati (Ispettori INAIL, ASL, Ufficiali di polizia giudiziaria, Carabinieri presso il Ministero del lavoro e presso l’INL) e ai datori di lavoro la consultazione dei dati riguardanti le denunce di infortunio ai fini statistici e informativi, pervenute all’INAIL dal 12 ottobre 2017.

 Infatti dalla predetta data (giorno di entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 18, c. 1-bis, del D.Lgs. 81/2008) tutti i datori di lavoro, compresi quelli privati di lavoratori presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati all’intermediazione, sono tenuti a comunicare in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento.