Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 12 del 27 marzo 2013, ha chiarito che non è necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 (autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai fini dell’espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale), per lo svolgimento dell’attività di crowdsourcing, qualora quest’ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto.
Nelle ipotesi in cui la suddetta attività riguardi, invece, la conclusione di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione ai sensi della citate disposizioni normative esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione.
All’uopo, si chiarisce, che, con la locuzione “attività di crowdsourcing”, si individua un nuovo modello di business aziendale, in forza del quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un determinato bene immateriale, ad un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul mercato globale (c.d. community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito). Questo peculiare aspetto vale a distinguere il crowdsourcing dal tradizionale outsourcing, proprio in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto o la soluzione del problema viene esternalizzata ad un gruppo indeterminato di persone e non invece, come nella seconda fattispecie, ad uno specifico soggetto.
Si tratta, quindi, di un particolare sistema agevolato da strumenti disponibili sul web in open call, nonché sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete internet (siti) attraverso i quali si realizza l’incontro tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateriali e servizi) da parte degli utenti.
A tal proposito, occorre precisare che l’identità degli utenti non rileva ai fini della scelta dei prodotti, in quanto quest’ultima si realizza esclusivamente in base alla valutazione delle caratteristiche tecniche dell’offerta. Inoltre, ne costituiscono ulteriori elementi caratterizzanti la presenza di un gruppo di committenti interessati ai prodotti nonché la completa gestione a distanza dell’offerta dei prodotti stessi da parte di un soggetto terzo, di regola proprietario del sito, pagato pro quota dai committenti.