Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’interno, con la circolare del 2 luglio 2013, ha reso noto che il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi membri, ha deciso di limitare ai cittadini croati l’accesso al mercato del lavoro subordinato per un periodo iniziale di 2 anni, prima di liberalizzarlo completamente.
Rimane invece privo di ogni limitazione il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato attivato per le seguenti categorie previste dal T.U. immigrazione: art. 27, comma 1 (ad eccezione delle lettere g) e i); art. 27-ter (ricercatori); art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati); art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale); lavoratori domestici.
Quindi i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle citate categorie, non dovranno seguire particolari formalità se non effettuare le consuete comunicazioni obbligatorie come previsto per i cittadini italiani.
Verranno di conseguenza archiviate le richieste di nulla osta presentate per una delle predette categorie così come anche le domande di emersione.
Invece le procedure relative ai soggetti appartenenti agli altri settori non liberalizzati continueranno il loro iter fino alla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro.
I cittadini croati richiesti in Italia per incarichi e compiti specifici (art. 27, lett.g)) oppure trasferiti temporaneamente a seguito di contratto di appalto (art.27, lett.i)) potranno ottenere il nulla osta previa presentazione dei modelli L Croazia e M Croazia disponibili sul sito del Min. interno. A seguito della presentazione dell’istanza ai datori di lavoro (previo parere della sola DTL) verrà rilasciato il nulla osta al lavoro, senza la necessità di sottoscrivere il contratto di soggiorno. L’assunzione poi seguirà gli ordinari adempimenti previsti per i cittadini italiani.
Al lavoratore croato spetta l’onere di richiedere l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione.
Invece l’ingresso dei croati per tutti i restati settori produttivi non liberalizzati avverrà secondo le modalità che verranno individuate quando verranno programmate le quote d’ingresso.
Restano esclusi dalle restrizioni i cittadini croati che alla data del 1° luglio 2013 o successivamente risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Questa condizione può essere provata con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata pari o superiore a 12 mesi, compreso quello per attesa occupazione.
Infine si ricorda che in caso di cessazione del rapporto i cittadini croati risultanti regolarmente occupati alla predetta data potranno iscriversi ai Centri per l’impiego.