L’INPS, con il messaggio 16/07/2015 n.4816, facendo seguito alla circolare interministeriale Lavoro-Interno del 3 luglio u.s., ha precisato che anche per le iscrizioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori croati appartenenti ai settori che fino al 30 giugno 2015 non erano stati liberalizzati, ai fini della copertura previdenziale e assistenziale non è più necessaria, a decorrere dal 1° luglio 2015, l'esibizione del nulla osta al lavoro, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Infatti dalla predetta data, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato di adesione all’UE, le limitazioni all’accesso al lavoro adottate nel 2013 in tutti i settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute.

Si ricorda che durante il biennio 2013-2015 il libero accesso al mercato del lavoro subordinato non ha operato per i seguenti soggetti:

- art. 27, comma 1 – ad eccezione delle lettere g) relativa a lavoratori specializzati distaccati in Italia e i) relativa a lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto;

- art. 27-ter (ricercatori);

- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati, che possono ottenere la Carta blu UE);

- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, del T.U. n. 286/ 98 e successive modifiche);

- lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti).