L’Inail, con istruzione operativa n. 1834 del 5 febbraio 2016, ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 32, co. 8, d.lgs. n. 150/2015 che ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dovranno versare in sede di autoliquidazione 2015/2016 il premio ordinario di sola regolazione anno 2015, riconducibile all’anno scolastico/formativo 2014/2015. Tale premio è calcolato moltiplicando la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita per i giorni di frequenza ai corsi nel periodo 01/01/2015 - 31/08/2015, distinta per la voce di tariffa 0611 per l’attività formativa in genere e per le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda.
Non sono soggetti alla normativa in argomento i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Per tali soggetti assicurati, in sede di autoliquidazione, il premio ordinario continuerà ad essere calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera per ogni giornata di partecipazione al corso, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere, con applicazione del tasso di tariffa relativo alla voce 0611 “Corsi di istruzione e formazione professionale”. Nel caso in cui il percorso formativo preveda la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda (mediante stage, tirocini aziendali), al calcolo del premio ordinario concorre anche il tasso relativo alla voce di tariffa delle lavorazioni aziendali. Allo stesso modo, nulla è variato con riferimento al premio speciale unitario previsto per gli alunni e studenti addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, posto a carico delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali. Resta ferma l’assicurazione mediante modalità “ordinaria” di calcolo del premio, fissata dall’art. 41 del d.P.R. 1124 del 1965 per il personale docente impegnato in: corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, erogati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale; corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari; tirocini formativi e di orientamento; esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro nelle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.