Criteri e modalità per l’installazione dei DAE
A cura della redazione
Pubblicato sulla Gazzetta n. 171 il Decreto Ministeriale 16 marzo 2023 “Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”
Cosa tratta?
Il defibrillatore, sia automatico che semiautomatico, è un dispositivo che serve per defibrillare un paziente colpito da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare. Il defibrillatore eroga una scarica elettrica al cuore del paziente per porre termine a un’aritmia o ad un arresto cardiaco mortale. I defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, detti anche DAE, si differenziano da quelli manuali per la loro capacità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica elettrica al cuore del paziente.
Il Decreto 16 marzo 2023 prevede:
- nell’allegato A i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori e i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE;
- nell’allegato B la apposita segnaletica per l’indicazione dei defibrillatori.
I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere distribuiti secondo un'ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco.
L'installazione di DAE deve tenere conto del numero delle persone, dei flussi, della superficie (mq), delle difficoltà di accesso al luogo (presenza, ad esempio, di porte tagliafuoco, tornelli, check point di sicurezza, etc.). E' altresì opportuno prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili in ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell'anno.
Quando entra in vigore?
Decreto pubblicato il 24 luglio 2023.
Indicazioni operative
In un'ottica di prevenzione lavoro (e non), è opportuno, in numerosi ambiti lavorativi e mansioni, come ad esempio in lontananza da punti di PS, predisporre di DAE in azienda, da utilizzare da personale adeguatamente formato. La presenza del DAE è particolarmente consigliata:
- nelle aree dove sono presenti apparecchi elettrici;
- nei luoghi di lavoro all’aperto, dove possono cadere fulmini o dove si lavora su linee elettriche;
- in zone isolate dove è più difficile far arrivare i soccorsi come impianti di perforazione, cantieri di costruzione, piattaforme marine ecc.;
- in luoghi di transito o permanenza di molte persone.
Ai fini della gestione dei DAE (defibrillatori automatici esterni), fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal D.Lgs n. 81/2008, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell'informazione all'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 116/2021, il quale deve assicurare:
- la presenza dell'apposita segnaletica;
- la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l'istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre).
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