Criteri e modalità di riconoscimento dello svolgimento di attività ad evidente funzione sociale
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 18 febbraio 2011, ha chiarito i criteri e le modalità per il riconoscimento, in favore degli enti ed associazioni di promozione sociale, dello svolgimento di attività di evidente funzione sociale.
Le leggi n. 476/1987 e n. 438/1998 stabiliscono che lo Stato concede contributi agli enti e associazioni a carattere nazionale che si prefiggono lo scopo di promuovere l'attuazione di diritti costituzionali relativi all'uguaglianza di dignità e di opportunità e di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini in condizione di marginalità sociale.
I criteri per ottenere il riconoscimento di svolgimento di attività di evidente funzione sociale sono i seguenti:
- l'attività deve essere svolta, a livello nazionale;
- la ricaduta sociale dell’attività deve riconoscersi ed essere testimoniata anche attraverso atti formalizzati (protocolli di intesa, convenzioni, accordi, ecc.) che attestino l'interrelazione degli enti e delle associazioni di promozione sociale con altri soggetti istituzionali pubblici;
- i soggetti che abbiano sedi in meno di 10 regioni devono svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti in almeno 5 regioni e 20 province operanti consecutivamente da almeno 5 anni;
- i soggetti che abbiano sede unica devono svolgere attività a livello nazionale ed essere operanti consecutivamente da almeno 10 anni.
Le federazioni di associazioni con propria sede unica devono dimostrare di essere costituite ed operanti consecutivamente sul territorio nazionale da almeno 10 anni. Resta fermo il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge n. 476/1987, relativo alla partecipazione degli associati e alla democraticità dell'ordinamento interno.
Limitatamente all’anno 2011, le istanze di riconoscimento da parte dei soggetti interessati dovranno pervenire al Ministero del Lavoro entro 15 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per gli anni successivi le istanze dovranno pervenire al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno, in modo da consentire l’eventuale presentazione della domanda di contributo entro il 31 marzo di ciascun anno.
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