Il Dipartimento della protezione civile, con l’Ordinanza n. 872 del 4/03/2022, ha disposto che lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga al Decreto Flussi.

Più precisamente, l’accesso al lavoro con la richiesta di protezione temporanea è riconosciuto dalla Direttiva 2001/55/CE e avviene sulla base della sola richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata alla Questura territorialmente competente.

Il permesso di soggiorno ha la durata di un anno, ma può essere rinnovato prima della scadenza.