Crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 90 dell’1 agosto 2018, ha fornito istruzioni operative per il riconoscimento dell’indennità di mobilità in deroga in favore die lavoratori che operano nelle aree di crisi industriale complessa ex art. 27 del DL 83/2012 (L. 134/2012).
Innanzi tutto, si ricorda che le aree di crisi complessa in esame sono: Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.
Possono essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato la prestazione il 31.122017, per i quali il trattamento non può essere considerato cessato alla data del 1° gennaio 2018, fissata dalla norma.
La prestazione è concessa per la durata massima di 12 mesi e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2018. Diversamente dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, il lavoratore decade dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Per l’anno 2018, l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a € 1.638,63, comprensivo di copertura figurativa e ANF; il suddetto dato viene utilizzato per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga.
La prestazione in questione, è considerata, ai sensi dell’art. 6, c. 2, del TUIR, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria.
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