L’INPS, con il messaggio n. 2721 del 19 luglio 2023, facendo seguito alla Legge di Bilancio 2023 che ha stanziato ulteriori risorse per completare i piani di recupero occupazionale nella aree di crisi industriale complessa, ha precisato che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

La precisazione fa seguito alla presa di posizione del Ministero del lavoro secondo cui, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitesi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Ciò comporta che sono implicitamente prorogati e rifinanziati per il 2023 sia i trattamenti di CIGS di cui alla citata disposizione normativa sia i trattamenti di mobilità in deroga di cui al DL 119/2018 concessi ai datori di lavoro che operano nella aree di crisi industriale complessa.

L’INPS ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro.

Ciò detto, al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la richiamata normativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nella corrente annualità.