Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 10088 del 16 gennaio 2020, che disciplina i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla L. 181/1989 per le imprese localizzate nelle aree di crisi industriale, al fine di favorirne la riconversione e riqualificazione produttiva.

Le agevolazioni in esame sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili; sono, altresì, ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:

  • prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o alla formazione del personale, con spese ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
  • comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.