L'INPS, con il messaggio n. 15263 dl 3 luglio 2009, ha reso noto che, in assenza del decreto attuativo e delle convenzioni con gli enti bilaterali, le domande di disoccupazione in deroga, in caso di sospensione dell'attività, verranno respinte e non saranno trasformate in richieste di Cig in deroga.
I rapporti di lavoro, interessati dai trattamenti di disoccupazione di cui sopra, sono quelli cessati a far data dall'1.4.2009 per i quali non sia previsto il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria/edile o all'indennità di mobilità.