Crisi di impresa: la risoluzione del rapporto di lavoro è soggetta al ticket NASpI
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 46 del 17 maggio 2023, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall’art. 189 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
Ai sensi del primo periodo del c. 1 del citato art. 189, l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
Tuttavia, il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro”.
Il secondo periodo del c. 1 dell’art. 189 dispone, inoltre, che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
Pertanto, la sospensione di cui all’articolo 189, c. 1, del CCII, è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando il curatore non subentri nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni.
In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
La sospensione può essere prorogata per un massimo di 8 mesi - qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 189, c. 4, del CCII - su disposizione del Giudice delegato e a seguito di istanza che può essere inoltrata dal curatore, dal direttore dell’ITL del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale o, infine, a seguito di istanza presentata dai singoli lavoratori. In tale ultimo caso, la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti.
Infine, ai sensi dell’art. 189, c. 5, del CCII, è riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ex art. 2119 c.c. e che, come per le altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sopra riportate, hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, si rileva che le dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di sospensione non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il medesimo lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti di cui al Titolo I del D.Lgs. 148/2015, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito”.
Al ricorrere di tali ipotesi, le dimissioni del lavoratore sono disciplinate dalle disposizioni recate dagli articoli 2118 e 2119 c.c.
In merito ai licenziamenti collettivi, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 189, c. 6, del CCII, è stata introdotta una procedura più snella e definito il relativo procedimento in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente di cui all’art. 4, commi da 2 a 8, della L. 223/1991.
Raggiunto l’accordo sindacale, o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede a ogni atto conseguente ai sensi dell’arti. 4, c. 9, della citata legge 223/1991.
La risoluzione di diritto (con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale), che interviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica quando il curatore abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo.
Con particolare riferimento all’esercizio dell’impresa del debitore, la circolare 46/2023 rammenta che, ai sensi dell’art. 211 del CCII, “l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d’impresa”. Il tribunale, infatti, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può autorizzare il curatore a proseguire l’esercizio di impresa, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, subordinatamente alla valutazione di assenza di pregiudizio per i creditori e, successivamente, il curatore può essere autorizzato a proseguire nell’esercizio dal giudice delegato, con decreto che ne fissa la durata.
In merito ai rapporti di lavoro subordinato, l’art. 189, c. 9, del CCII, stabilisce che durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica ordinaria vigente.
In caso di sospensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 e 8 del medesimo art. 189, in tema di recesso del curatore, di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e di dimissioni del lavoratore per giusta causa.
Le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in commento configurano “casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI”.
Ne consegue che l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’art. 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
Coerentemente, l’ultimo periodo del c. 8 dell’art. 189 del CCII prevede che “nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale”.
Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi Uniemens secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4 della circolare in esame.
Il relativo importo dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale INPS competente alla gestione del credito.
Per quanto attiene, invece, alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengano durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale, l’obbligo contributivo in argomento sussiste qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato art. 189 del CCII oppure per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente (art. 189, c. 9, del CCII).
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