Crisi aziendali o occupazionali: ai lavoratori sospesi spetta l'ASPI
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 14/03/2013 n.36, ha fornito le modalità operative attraverso le quali i lavoratori sospesi dal lavoro a seguito di crisi aziendali o occupazionali possono fruire dell’indennità di disoccupazione Aspi così come previsto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dalla L. 92/2012, a condizione che vi sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% della stessa indennità a carico dei Fondi bilaterali o a carico dei nuovi Fondi di solidarietà.
La disposizione ricalca la norma contenuta nell’art.19 del DL 185/2008, convertito nella L. 2/2009, che aveva previsto le prestazioni di disoccupazione con i requisiti normali e i requisiti ridotti per i lavoratori sospesi e l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati.
Dal 1° gennaio 2013, l’ASpI ha sostituito le predette indennità per cui il legislatore ha dovuto prevedere un apposita prestazione a sostegno del reddito anche per i lavoratori che non cessano il rapporto di lavoro, ma vengono semplicemente sospesi a seguito di crisi aziendali o occupazionali.
Secondo l’INPS queste ultime due situazioni si verificano quando condizioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo determinano, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, commesse, ordini o clienti (es: crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati oppure eventi improvvisi o imprevisti come incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte).
I beneficiari della prestazione a sostegno del reddito sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12 della L. 223/1991.
Rimangono invece esclusi: i lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori che hanno contratto di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e i lavoratori che hanno contratti di lavoro part time verticale.
Per fruire del beneficio il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti: due anni di assicurazione contro la disoccupazione (il biennio inizia a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) e un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
La base di calcolo dell’indennità è data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive (retribuzione presente nell’Uniemens) divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge di riforma su base mensile, mentre nelle altre ipotesi l’indennità da erogare al lavoratore dovrà essere divisa per 30, al fine di determinare il valore giornaliero, e moltiplicata per il numero delle giornate di effettiva sospensione.
In merito alla durata del trattamento, la disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile.
Il biennio mobile è un parametro utilizzato nelle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi. Come chiarito dalla circolare INPS numero 84 del 1988, il biennio mobile costituisce l’arco temporale di durata all’interno del quale vanno collocate le giornate richieste e, ai fini del computo del biennio, devono essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta.
Nel caso di sospensione, il biennio mobile viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, per la quale l’azienda ha presentato rendicontazione all’INPS, e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data.
Durante il periodo di fruizione dell’indennità, al lavoratore sono riconosciuti i contributi figurativi e il diritto all’ANF.
La domanda va inoltrata telematicamente utilizzando il mod. DS/Sosp COD.SR74 – 2013/2015.
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