L’INPS, con il messaggio n. 3157 del 10/08/2018, ha ricordato che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del settore credito, con la delibera n. 16 del 20 aprile 2018, ha fissato nella misura del 18% il limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo, per i casi di accesso alle prestazioni di assegno ordinario ed emergenziale.

In particolare, è stato previsto che, fermi restando i limiti di cui all’articolo 9, comma 4, del D.I. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.I n. 99789/2017, da applicarsi in relazione ad ogni singola azienda/gruppo, per le domande di accesso alla prestazione di assegno ordinario presentate a decorrere dal 21 aprile 2018 l’intervento del Fondo venga determinato, per ciascuna azienda/gruppo, in misura non superiore al 18% delle risorse complessive disponibili alla data del 19 marzo 2018 (quantificate in € 45.869.577,45), per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti (pari a € 8.256.524), ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti (pari a € 11.926.090).

Il computo del suddetto limite dovrà effettuarsi, per ciascuna azienda/gruppo, in relazione alla parte eccedente l’ammontare dei contributi ordinari versati e al netto delle somme già utilizzate.

Per le domande di accesso alla “sezione emergenziale”, la delibera sopra citata ha, altresì, previsto che il Fondo intervenga complessivamente, per ciascun datore di lavoro, nel limite di € 3.546.037,24, da computarsi in relazione alla sola quota a carico del Fondo.