L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020, ha comunicato che è stato fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto Rilancio. Nel provvedimento in particolare, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall’art. 125 del D.L. 34/2020, l’ammontare del credito d’imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31.12.2021. La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).