Credito: disciplinato il congedo parentale a ore
A cura della redazione
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni sindacali FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA, UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA, hanno sottoscritto, in data 15.12.2015, un verbale di accordo per la regolamentazione dell’utilizzo del congedo parentale ad ore nel settore del credito, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 80/2015.
A decorrere dall’1.1.2016, la fruizione del congedo parentale è consentita con le seguenti modalità:
- Il congedo orario può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia da quello a tempo parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera la cui somma, nell’arco di ciascun mese di utilizzo, corrisponda, comunque, a giornate intere;
- Il personale, per l’esercizio della facoltà in esame, deve presentare al datore di lavoro, con un preavviso non inferiore ai 5 giorni lavorativi, una domanda in forma scritta con la relativa documentazione inoltrata all’INPS;
- Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità, nella medesima giornata, della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
- La paga oraria e giornaliera è calcolata secondo i comuni criteri utilizzati nel settore. Il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è confermato in 7 ore e 30 minuti (8 ore, nel caso di contratti complementari).
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