Credito cooperativo: riscatto e ricongiunzione solo dopo l’esodo del lavoratore
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 188 del 22 dicembre 2017, ha fornito nuove indicazioni in merito al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Le precisazioni riguardano, in particolare, l’esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. L’esercizio da parte delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019.
In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps competente in base alla residenza del lavoratore beneficiario, utilizzando il modulo allegato alla circolare.
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