L’Inps, con il messaggio n. 1679 del 15 aprile 2016, ha fornito nuove istruzioni operative con riferimento al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Si ricorda che il Fondo garantisce assegni ordinari e interventi di formazione in favore di lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché assegni emergenziali ed outplacement per lavoratori che sono stati licenziati.

L’Inps ricorda che, con la delibera n. 2 del 26/11/2015, il Comitato amministratore del Fondo ha chiarito che “sono da considerarsi beneficiari degli interventi del Fondo tutti i lavoratori e tutte le aziende dalle quali gli stessi dipendono che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti detti contratti con Federcasse stessa”.

Con la successiva delibera n. 3, lo stesso Comitato ha stabilito che ciascuna domanda di accesso alla prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del D.I. n. 82761/2014 (programmi formativi), può riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi. Tali domande saranno accolte nei limiti della metà della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative a programmi formativi, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

Nei casi di ricorso alle prestazioni per interventi formativi congiunto con un'altra prestazione ordinaria (assegno ordinario o assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva), le domande di accesso alla prestazione per interventi formativi saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall'azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, riguardanti i programmi formativi, l’assegno ordinario e l’assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

Per ricorso congiunto alle prestazioni ordinarie deve intendersi che l’accordo sindacale preveda una coincidenza temporale, anche solo parziale, tra le medesime prestazioni.