L’INPS, con la circolare 21/05/2015 n.104, ha riepilogato le caratteristiche del Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo istituito presso l’Istituto previdenziale dopo l’entrata in vigore della Legge 92/2012 che ha reso obbligatoria la costituzione di Fondi di solidarietà per i lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. 

Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità o realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione a beneficio dei lavoratori dipendenti delle imprese che, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati, applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.

Il Fondo in via ordinaria eroga le seguenti prestazioni: finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria; finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi.

Invece in via straordinaria il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata.

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare i dati identificativi dell’azienda e  i dati anagrafici e contributivi del lavoratore. 

La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante alla Sede Inps individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore ovvero alla così detta Sede polo laddove prevista.

La predetta Sede Inps deve segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.

La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.

L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR, ai sensi dell’articolo 19 TUIR.

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal datore di lavoro al nuovo Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

La disposizione regolamentare prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, nei limiti della legislazione vigente. Per i periodi di svolgimento di tali attività, cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.