Il 27 luglio 2021, tra il Gruppo Generali e le organizzazioni sindacali è stato siglato l’accordo che disciplina le modalità con le quali potrà essere concesso ai dipendenti lo smart working nel periodo successivo all’evento pandemico.

Secondo l’accordo lo smart working rappresenta un efficace strumento di conciliazione vita-lavoro, oltre ad essere funzionali ai progetti di progressivo riadattamento degli spazi aziendali. Inoltre il lavoro agile può favorire l’occupazione di fasce di lavoratori e di lavoratrici che, pur dotati di competenze professionali spendibili, per le loro caratteristiche soggettive (disabilità, residenza, impegni familiari ecc.) sono penalizzati da un mercato del lavoro tradizionale incentrato sulla necessaria presenza fisica.

Il ricorso allo smart working può inoltre contribuire a ridurre i costi aggiuntivi di commuting e/o trasferimento, con l’ulteriore effetti di migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico e contribuire a contrastare l’inquinamento da CO2.

L’adesione allo smart working avviene su base volontaria, con la conseguenza che il lavoratore ben può continuare a lavorare in presenza, se lo preferisce. Quindi lo smart working non può essere considerata l’unica modalità di svolgimento del lavoro, al fine di evitare il sovraccarico e l’isolamento digitale.

Non tutti i lavoratori possono essere destinatari dello smart working. Ne restano esclusi quelli con mansioni di addetto all’organizzazione produttiva, quelli che ricoprono ruoli legati al presidio del territorio e quelli che per prescrizione medica necessitano di dotazioni di lavoro speciali che l’azienda può fornire solo in sede.

L’orario di lavoro sarà quello normalmente applicato in sede, seppur rispettando le caratteristiche della flessibilità temporale proprie dello smart working ed i periodi di riposo giornaliero e settimanale.

A seconda della mansione ricoperta dal lavoratore viene concesso l’utilizzo dello smart working per 3 o 4 giorni alla settimana (13 o 16 giorni al mese).

Resta fermo, per tutti i lavoratori, a prescindere dall’attività svolta, che il lavoro verrà svolto maggiormente in presenza per quelle attività che non possono essere svolte completamente da remoto.

La prestazione lavorativa deve collocarsi all’interno della fascia oraria 8.00 – 20.00 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì dalle 8.00 alle 14.00.

Non è consentito il lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

In via eccezionale, per esigenze impreviste, il Responsabile può revocare una giornata di smart working precedentemente approvata con un preavviso adeguato, inviando una email al lavoratore.

Un diritto di precedenza viene riconosciuto nei seguenti casi: lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, lavoratori con figli nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo parentale, lavoratori con figli in condizioni di disabilità, genitore unico con a carico un figlio minore di 14 anni, neogenitori con figli fino a 36 mesi di vita, lavoratori con una percentuale di invalidità superiore a 46%, lavoratori vittime di violenza domestica, lavoratori affetti da malattie oncologiche, lavoratori sottoposti a terapie salvavita e lavoratori immunodepressi.

Riguardo alla disconnessione si prevede che le riunioni debbano avvenire nella fascia 9.00 – 18.00 (dalle 9.00 alle 14.00 il venerdì), con l’intervallo dalle 13.00 alle 14.00.

Tra le varie riunioni deve intercorrere un intervallo di almeno 10 minuti.

Viene raccomandato di impostare il software di posta elettronica segnalando il periodo di disconnessione, oltre a pianificare la propria agenda con Outlook.

Eventuali comunicazioni ricevute dal lavoratore al di fuori dell’orario di lavoro non vincolano il lavoratore ad attivarsi prima della ripresa dell’attività lavorativa.

Infine, ai lavoratori in smart working viene comunque garantito il buono pasto e gli vengono garantiti tutti i diritti sindacali spettanti ai dipendenti in presenza.