Secondo l’INL (Nota 17/03/2021 n. 441), i crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione dell’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale, hanno natura risarcitoria e come tali esulano dall’ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.lgs. 124/2004 di competenza del personale ispettivo.

L'Ispettorato ritiene che l'accertamento in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione di questo tipo di rivendicazioni economiche del lavoratore debba essere di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria.

L’INL, inoltre, ha affrontato la problematica relativa alla possibilità di emettere un diffida accertativa oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs. 279/2003, nei casi in cui il lavoratore abbia inteso impedire la decadenza legale attraverso l'invio al committente di un atto di diffida stragiudiziale.

La nota, richiamando i precedenti chiarimenti (note n. 9943 del 19/11/2019 e n. 1107 dell'11/12/2020), ha ricordato che sussistono regimi separati dei termini sul recupero delle spettanze retributive e contributive in ragione del soggetto, privato o pubblico, che intraprende l’iniziativa.

Il primo regime riguarda l'azione rimessa alla volontà del lavoratore che, unitamente ed al pari dei crediti retributivi, può rivendicare anche quelli contributivi a condizione che agisca nel termine decadenziale normativamente previsto ovvero nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.

Il secondo, attinente solo alla parte contributiva, riguarda la diversa azione di recupero rimessa all'iniziativa dell'ente previdenziale che, invece di essere sottoposta al predetto termine decadenziale, è soggetta all'ordinario termine prescrizionale di cinque anni.

Pertanto, la decadenza dettata nella fattispecie di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 può essere impedita dall'iniziativa del lavoratore intrapresa nel suddetto termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero, nell'accezione giurisprudenziale più ampia, anche per mezzo di un prodromico atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente.