L’INL, con la nota n. 595 del 23 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti in materia di prescrizione dei crediti di lavoro e diffida accertativa da parte del personale ispettivo.

In particolare, atteso che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, come tali non fondati su elementi suscettibili di interpretazione, secondo il Ministero, il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione (art. 2948 C.C.), decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.

A tal fine il personale ispettivo dovrà, comunque, tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore ai sensi dell’art. 1219 c.c. e da questi debitamente documentati all’organo di vigilanza. In proposito, si evidenzia che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non richiede che l’atto rispetti particolari formule, risultando sufficiente che contenga la chiara indicazione del soggetto obbligato e l’esplicitazione di una pretesa ovvero la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass., sent. n. 16465/2017).

Ne consegue che risulta sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, mediante atto scritto diretto al debitore e a lui trasmesso con i mezzi idonei a garantirne la conoscenza legale, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

In presenza di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, sempreché non siano comunque decorsi cinque anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.