La Covip, con il provvedimento deliberato il 21 ottobre 2010, ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto in una precedente risposta a quesito fornita nel febbraio 2009 ad una società istitutrice di fondi pensione aperti. In particolare la disposizione normativa, nella parte in cui dispone che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica”, deve essere interpretata nel senso di limitare, per il periodo indicato, il solo trasferimento della posizione individuale maturata, vale a dire quanto già accantonato e non anche i flussi contributivi futuri ancora da versare, i quali non costituiscono “posizione maturata”.
Con l’orientamento del 21 ottobre scorso la Covip nel richiamare la riposta al quesito inviata nel febbraio 2009 ribadisce l’avviso quindi che l’art. 14, comma 6, nel disciplinare la cosiddetta portabilità, si riferisca al solo trasferimento ad altra forma pensionistica dell’intera posizione maturata, vale a dire dello stock accumulato presso la forma di provenienza e non già dei flussi contributivi ancora da conferire. Ciò, anche al fine di limitare il frequente smobilizzo della posizione accantonata, che potrebbe incidere sulla possibilità del fondo di effettuare una gestione delle risorse orientata su un orizzonte pluriennale.
Viene poi espresso l’avviso che la facoltà di modificare la destinazione dei flussi futuri di contributi e di TFR prima del decorso del biennio di permanenza possa essere esercitata a prescindere dalla tipologia di forma pensionistica da e verso la quale si muovono i flussi (da fondo pensione negoziale a fondo pensione aperto o PIP e, viceversa, da fondo pensione aperto o PIP ad altra forma individuale o collettiva).
L’Autorità di Vigilanza pone poi in forte evidenza la necessità che venga assicurata la migliore tutela degli interessi degli aderenti, richiamando l’attenzione degli operatori sull’esigenza del pieno rispetto delle disposizioni in tema di adesione alle forme pensionistiche complementari, contenute nel Regolamento adottato dalla Commissione con deliberazione del 29 maggio 2008. Più nello specifico il richiamo è alle regole di comportamento di cui all’articolo 11, dirette a garantire che i potenziali aderenti siano adeguatamente informati e messi in grado di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.
Particolare cura dovrà essere prestata allora all’osservanza dell’obbligo di comportarsi “con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti”, di agire “in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti” e di “non celare, minimizzare od occultare elementi o avvertenze importanti”.
Si evidenzia ancora l’opportunità di iniziative volte a favorire, anche mediante la comparazione tra le condizioni applicate dai diversi strumenti previdenziali un’effettiva conoscenza delle differenze riguardanti tutti i profili di rilievo utili ad acquisire una piena consapevolezza delle scelte che si vanno ad effettuare, come ad esempio i costi applicati. Dovranno essere fornite quindi “informazioni….. chiare….. sui costi” richiamando l’attenzione del potenziale aderente sull’Indicatore sintetico dei costi riportato in Nota informativa” e “sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari disponibili sul sito web della COVIP”.