La COVIP, con la nota 1/06/2007, ha reso noto che la scelta da effettuare entro il 30 giugno (oppure entro 6 mesi dall'assunzione) se destinare o meno il TFR alla previdenza complementare può essere fatta anche da coloro che hanno contratto un debito con la cessione di un quinto dello stipendio ex DL 35/2005 mettendo a garanzia anche il trattamento di fine rapporto. Nella valutazione il lavoratore dovrà tener conto di possibili implicazioni derivanti dall'applicazione di specifiche clausole contenute nel contratto di finanziamento oltre che degli effetti derivanti dalla riduzione della garanzia prestata. Spetterà invece ai datori di lavoro che risultano destinatarie della notifica di cessione in garanzia del TFR, comunicare agli istituti finanziari interessati l'eventuale decisione dei lavoratori di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare e che tale decisione comporterà il venir meno dell'accantanamento del TFR futuro presso l'azienda. Inoltre anche i titolari di una pensione integrativa possono contrarre prestiti e finanziamenti da estinguere con la cessione delle quote della pensione fino ad un quinto della stessa, valutato al netto delel ritenute fiscali, e per periodi non superiori a 10 anni, facendo comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione. Questi prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.