Il Ministero della Salute, con la circolare 11/08/2021 n. 36254, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico con il parere del 5 agosto u.s., ha precisato che i contatti asintomatici ad alto rischio (c.d. contatti stretti) di casi da SARS-COV-2, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di 7 giorni, dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.

Invece i contatti asintomatici a basso rischio, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.

Si considerano contatti a basso rischio le seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

La circolare prende in esame anche i soggetti che non sono vaccinati oppure che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

I contatti asintomatici stretti di casi con infezione da SARS-COV-2 da variante VOC non Beta (c.d. variante sudafricana), quindi con variante VOC Alpha (variante inglese), con VOC Gamma (variante brasiliana) e con VOC Delta (variante indiana), che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.

Invece per i contatti asintomatici a basso rischio vale quanto detto sopra per coloro che risultano contatti di casi SARS-COV-2.

La circolare prende in considerazione anche i contatti stretti e quelli a basso rischio di casi Covid-19 confermati da variante VOC Beta (c.d. variante sudafricana).

Per tali casi, considerati rarissimi, restano in vigore le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (c.d. variante inglese).

Il Ministero della salute fornisce indicazioni anche per i casi covid-19 che devono essere sottoposti ad isolamento.

In particolare le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

Mentre, le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Vi sono poi i c.d. casi positivi di lungo termine da variante VOC non Beta. Si tratta di coloro che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2. Questi, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.

Invece, per i casi Covid-19 da variante VOC Beta, compresi i casi di lungo termine, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (c.d. variante inglese): per gli asintomatici il rientro in comunità è possibile dopo 10 giorni di isolamento e un test molecolare negativo l termine del periodo. Per i sintomatici è possibile dopo 10 giorni di isolamento di cui almeno 3 giorni senza sintomi e un test molecolare negativo al termine del periodo. Per i casi di lungo termine con un test molecolare negativo al termine dei 21 giorni.

In merito ai conviventi, il Ministero della salute chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi.

Se l’isolamento dei conviventi non è possibile, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.

Per la procedura da seguire circa la riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, il Ministero della salute rimanda alla Circolare n. 15127 del 12/04/2021.