Rapporto di lavoro
Covid: le Faq sulla ripartizione regionale delle zone a rischio
A cura della redazione
Sono state pubblicate sul sito del Governo le nuove faq relative alle limitazioni introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020 sul territorio nazionale. Ricapitoliamo in breve quelle riguardanti le attività lavorative.
Spostamenti per lavoro: l’autocertificazione sulle ragioni di lavoro che giustifica gli spostamenti sul territorio non è obbligatoria nelle regioni “gialle” nella fascia oraria dalle 5,00 alle 22,00. Per le restanti regioni delle zone arancione e rosse va invece sempre compilata e presentata in caso di controlli.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Genitori lavoratori: È possibile per i genitori lavoratori all’inizio o fine della giornata di lavoro spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli anche se fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19
Pertanto, questo spostamento che è extra lavoro, è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Se possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Quarantena per isolamento: anche per i lavoratori che fossero in quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19, è fatto “divieto assoluto” di uscire di casa.
Lavoratori autonomi: anche i lavoratori autonomi si possono spostare nelle aree e nelle fasce orario soggette a limitazioni e divieti, in presenza di comprovate esigenze lavorative. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l'autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Professionisti: anche negli studi professionali vanno utilizzate i mezzi di protezione individuali come le mascherine, ad eccezione dei casi in cui l'attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Qualora l'attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall'esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
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