L’INPS, con il Messaggio n.769 del 23/02/2021, facendo seguito alla circolare 28/2021, ha precisato la condizione secondo cui l’assegno ordinario erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione, trova applicazione solo per le domande proposte da chi che non ha precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi del Decreto Agosto e del Decreto Rilancio.

Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario in base alla normativa precedente e intendono fruirne nel 2021 in base alla Legge 178/2020 rimangono valide le indicazioni già fornite in passato secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

Ciò significa che se un datore di lavoro non ha più in forza almeno 5 addetti continuerà a richiedere l’assegno ordinario e non invece la CIG in deroga.

Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.