Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, ha adottato la nota 3/11/2021 n. 50079, con la quale ha illustrato le varie casistiche che possono verificarsi in ambito scolastico e che determinano la sottoposizione a sorveglianza con testing oppure la sospensione dell’attività didattica con messa in quarantena.

Al dirigente scolastico viene assegnato il compito, in via eccezionale ed urgente, di sospendere temporaneamente l’attività didattica in caso di presenza di un caso Covid-19 nella classe/sezione/gruppo.

Destinatari delle nuove indicazioni ministeriali sono sia i bambini degli asili nido e delle scuole materne, sia gli alunni delle scuole primarie e secondarie, oltre agli insegnati, agli educatori e agli altri operatori del settore.

Tra le novità l’introduzione della sorveglianza con testing consistente nel procedere a far effettuare subito un tampone. Se il risultato è negativo l’attività didattica non viene sospesa.

Infatti poiché nel sistema scolastico è previsto l’utilizzo delle mascherine e delle altre misure di prevenzione i contatti devano essere considerati a basso rischio, con la conseguenza che la quarantena non è prevista salva la presenza di casi covid con variante Beta sospetta o confermata.

Riguardo alla procedura da tenere, la nota precisa che il dirigente scolastico o il referente scolastico Covid-19, una volta individuati i possibili contatti scolastici con il caso positivo, ne informa il Dipartimento di prevenzione.

I contatti individuati devono effettuare il prima possibile un tampone (test antigenico o molecolare inclusi quelli salivari), in questo caso sono identificati con T0, ossia Tempo zero. Se il risultato è negativo si può ritornare a scuola. Se è positivo è necessario informare il Dipartimento di prevenzione ed il medico di medicina generale (oppure il pediatra) e non ci si deve recare a scuola.

Dopo 5 giorni dal T0 è necessario rifare il tampone (T5).

Tutti coloro (bambini, alunni e personale scolastico) che sono sottoposti a sorveglianza con testing non possono entrare a scuola fino a che non effettuano il tampone.

L’operatore di sanità pubblica, sulla base delle valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio e quindi siano sottoposte a quarantena a prescindere dalla durata e dalle modalità con le quali è avvenuto il contatto con un caso covid-19 (es: senza utilizzare la mascherina).

A titolo esemplificativo, il Ministero della salute, considera esposto l’insegnante o l’operatore scolastico che nelle 48 ore precedenti, ha avuto in presenza 4 ore o più, anche cumulative (quindi non consecutive) all’interno della classe in cui è stato individuato il caso Covid-19.

I soggetti in sorveglianza con testing devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità e mantenere il distanziamento fisico e l’uso della mascherina.

In caso di comparsa dei sintomi covid-19 è necessario informare immediatamente il medico curante che darà le indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.