Covid-19: il medico competente gioca un ruolo fondamentale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
A cura della redazione
Il Ministero della salute, con la circolare 29/04/2020 n. 14915, ha fornito importanti indicazioni in merito alle attività e ai compiti spettanti al medico competente al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.
Prima di tutto viene ribadito che il medico compente ha tra i suoi obblighi (art. 25 DLgs 81/2008) quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori e a supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate nel Protocollo Governo – parti sociali del 24 aprile 2020.
Inoltre il medico competente deve anche collaborare all’informazione e alla formazione dei lavoratori sul contagio da covid-19.
Più precisamente il lavoratore deve essere informato circa:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
- l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
- l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro: mantenere la distanza di sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le regole di igiene delle mani; utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
La circolare ricorda anche che l’atto finale della valutazione del rischio è il DVR, la cui redazione spetta al datore di lavoro che dovrà anche integrarlo con le misure atte a prevenire il rischio di infezione da Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Altro aspetto particolarmente rilevante sono le varie tipologie di visite mediche previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Queste devono essere garantite purché al medico sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche e secondo quanto previsto dall’OMS.
A tal proposito il Ministero della salute suggerisce che sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani.
In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).
In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa; un’adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.
Poiché le visite mediche sono finalizzate alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.
Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
Spetterà al medico competente valutare l’eventuale urgenza e indifferibilità della visita medica in occasione dal cambio di mansione, mentre sono differibili quella periodica e quella medica alla cessazione del rapporto di lavoro.
Altro aspetto importante riguarda la gestione del rientro lavorativo in azienda.
A tal riguardo viene chiesto al lavoratore di comunicare, nel rispetto della privacy, al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, la variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da covid-19 quale contatto con caso sospetto, l'inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, il riscontro di positività al tampone.
Lo stesso lavoratore deve anche comunicare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (es: malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) attraverso la richiesta di visita medica, corredata dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnostica, a supporto della valutazione che dovrà fare il medico.
Riguardo ai test sierologici, il Ministero della salute ricorda che secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Circa l’utilizzo dei test sierologici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l’idoneità del singolo lavoratore.
Infine, la circolare fornisce indicazioni riguardo al rientro del lavoratore dopo l’infezione da covid-19.
Infatti si dovrà tener conto che, secondo dati scientifici, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Nei loro confronti il medico competente dovrà effettuare la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione e per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Il datore di lavoro dovrà anche prestare particolare attenzione al fine id evitare atti di discriminazione nei confronti di coloro che sono stati affetti da covid-19 e che rientrano al lavoro.
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