Sulla G.U. n. 275/2020 è stato pubblicato il DPCM 3/11/2020 che, sostituendo quello precedente del 24 ottobre, introduce misure più restrittive per contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., regolamentando le chiusure e le sospensioni in misura diversa in relazione al livello di rischio di contagio.

A tal fine sono stati identificati 4 scenari:

Scenario 1. Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020;

Scenario 2. Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo;

Scenario 3. Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo;

Scenario 4. Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

Sulla base di questi scenari epidemiologici, il Ministero della Salute, con l’Ordinanza del 4 novembre 2020, ha raggruppato in 3 fasce le Regioni: gialla, arancione e rossa.

La zona rossa (Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta) è quella dove si è riscontrato lo scenario 4, la zona arancione (Puglia e Sicilia) quella con lo scenario 3 e infine la zona gialla (tutte le altre Regioni d’Italia) quella in cui la criticità epidemiologica è nulla o comunque gestibile.

Riguardo alla zona rossa, il DPCM del 3 novembre 2020, adotta misure particolarmente restrittive, quali:

- È vietato spostarsi al di fuori delle Regioni, nonché all’interno delle medesime, salvo che gli spostamenti non siano motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito in queste Regioni per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni è consentito.

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita dei generi alimentari e di prima necessità, sia nei negozi che nei centri commerciali, che comunque restano chiusi nei il sabato e la domenica. Sono chiusi i mercati, salvo i banchi che vendono generi alimentari. Restano aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

- Sono sospesi i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione da asporto, con divieto però di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli autogrill in autostrada, così come gli esercizi che somministrano bevande e cibi negli ospedali e negli aeroporti.

- Sono sospese le attività sportive in palestre, piscine, centri natatori, centri benessere ecc.., anche se svolte nei centri all’aperto, così come gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

- È consentito camminare all’aperto in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro e indossando la mascherina. L’attività sportiva all’aperto (es: footing, ciclismo, ecc.) è consentito purché svolto in forma individuale.

- Continua la didattica in presenza per i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per tutti gli altri gradi di istruzione la didattica avviene a distanza, salvo che l’attività necessiti dell’uso di laboratori oppure si tratti di alunni con disabilità con bisogni educativi speciali.

- L’attività formativa per gli studenti universitari e degli Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica avviene a distanza.

- Sono sospesi i servizi alla persona ad eccezione dei seguenti: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse e servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Nelle Regioni incluse nella zona arancione invece le restrizioni sono meno rigide, pur rimanendo il divieto di spostamento (salvo che per motivate ragioni lavorative, sanitarie o situazioni di necessità) e la sospensione o riduzione delle attività di ristorazione come già previsto per la zona rossa.

Infine, le Regioni della zona gialla (le restanti del territorio nazionale) continuano ad osservare le misure che erano già in vigore con il DPCM del 24 ottobre 2020 con alcune novità, tra le quali che dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate ragioni lavorative, situazioni di necessità o di salute e che a bordo dei mezzi di trasporto è consentito il 50% rispetto alla capienza massima.

Tra le misure valide per tutto il territorio nazionale (art. 5) continua ad essere fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei dipendenti privati (ai sensi dell'art. 90 del DL 34/2020 - L. 77/2020).