COVID-19: l’indennità di 600 euro estesa anche agli iscritti alle Casse private
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato il decreto 28 marzo 2020, con cui sono stati fissati i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta ex art. 27 del DL 18/2020 anche in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19, a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44, DL 18/2020).
In particolare, il sostegno al reddito in esame, costituito da un’indennità, per il mese di marzo, pari a € 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 4 del DL 50/2017 (L. 96/2017), non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 4 del DL 50/2017 (L. 96/2017), compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato (chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.3.2020) o ridotto o sospeso (comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività) la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019 (L. 26/2019). L’indennità è, altresì, corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi, dal 1° aprile al 30 aprile 2020, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
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