L’Abi, con la lettera circolare 9/04/2020 prot. n. 696, facendo seguito al messaggio INPS 1508/2020 e alla circ. INPS 48/2020 in merito alla procedura semplificata per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, ha precisato che il codice IBAN del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di integrazione salariale è ora comunicato all’INPS dal datore di lavoro con il mod. SR41 già al momento della richiesta del trattamento stesso, quindi non è necessario che il lavoratore effettui alcuna comunicazione ulteriore all’INPS.

Inoltre, attraverso il data base condiviso, nel caso in cui si tratti della prima prestazione che il lavoratore riceve dall’INPS, può verificarsi, a cura della banca, che sia un numero IBAN associato allo stesso lavoratore che effettua la domanda di anticipazione del trattamento stesso da parte della banca medesima.

L’IBAN è inserito nel Data base condiviso a seguito della presentazione del mod. SR41 da parte del datore di lavoro.

La lettera circolare ricorda inoltre che le banche possono richiedere al lavoratore copia del mod.SR41 presentata dal datore di lavoro all’INPS.

Infine, in riferimento ai documenti che il lavoratore deve presentare alla banca per ottenere l’anticipazione, si chiarisce che per la dichiarazione dell’azienda, attestante di aver presentato la domanda di integrazione salariale covid-19 all’ente competente con la richiesta di pagamento diretto, l’ABI precisa che è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’INPS (attestazione di trasmissione della domanda).