L’INPS, con il messaggio 23/12/2020 n.4840, ha istituito i codici relativi alla sospensione dei versamenti contributivi disposta dal DL 157/2020, che devono essere utilizzati per la compilazione del flusso Uniemens (periodo di paga novembre 2020) in scadenza al 31 dicembre 2020.

In particolare, i datori di lavoro privato dovranno inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:

  • “N975”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c.1”;
  • “N976”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c. 2”.

Nell’elemento <SommeACredito> dovrà essere indicato l’importo dei contributi sospesi.

Invece, per la sospensione contributiva di cui all'art. 2, c. 3 del DL 157/2020, dovranno utilizzare il codice già in uso N974”, che assume il più ampio significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e decreto-legge n. 157/2020 art.2 comma 3”.

L’INPS precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con i codici di sospensione N974, N975, N976 non possono eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (modello F24) ovvero ad un credito azienda o ad un saldo pari a zero.

Il Messaggio interviene anche sul rilascio del DURC per l’erogazione dei contributi a favore dei settori del turismo e della cultura.

In breve, l’art. 12, c. 5 del DL 157/2020 ha stabilito che i DURC in corso di validità alla data del 29/10/2020 conservino la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Secondo l’INPS, tale norma non ha effetti con riguardo all’attività istruttoria relativa alle richieste di verifica di regolarità che, nel corso del periodo indicato dall’articolo 12, comma 5, interessino un soggetto che opera nei settori indicati. Pertanto, le medesime continueranno ad essere effettuate nel rispetto delle condizioni fissate dal D.M. 30 gennaio 2015.