Il Governo, sul proprio sito internet, ha pubblicato le FAQ che rispondono ai principali dubbi sollevati in merito ai possibili spostamenti durante le festività natalizie sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM 3/12/2020, ribadendo che sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

E’ stato chiesto se due coniugi/partner vivono in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi) uno dei due può raggiungere l’altro anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste di Natale? La risposta del Governo è positiva, sempre che il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Inoltre, in quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? Secondo il Governo, premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

E’ stato anche chiesto se con l’intera famiglia una persona si trasferisce nella seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre e poi uno dei componenti dovrà tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni, è possibile tornare prima del 6 gennaio?

La risposta del governo è negativa. Infatti precisa la FAQ gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla.

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.