Covid-19: fornite le indicazioni operative sull’obbligo vaccinale
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 299/2021 è stato pubblicato il DPCM 17/12/2021 (G.U. n. 299/2021) che aggiorna le disposizioni contenute nel DPCM 17/06/2021 relative alle certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. Il Garante per la protezione dei dati personali, con un comunicato stampa del 14 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole.
La prima situazione affrontata dal DPCM riguarda la verifica dei dipendenti delle strutture socio assistenziali, RSA, scuole non statali ecc.
Viene previsto che il controllo dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati (esclusi i dipendenti delle scuole statali), delle strutture socio assistenziali, residenziali e socio sanitarie e della scuola (non statale), della difesa e della sicurezza e soccorso pubblico, inclusa la polizia locale, deve avvenire, a cura dei responsabili delle strutture stesse, con l'apposita funzionalità Grennpass50+ che consente una verifica automatizzata, attraverso un'interazione, in modalità asincrona tra l'INPS e la piattaforma DGC.
La funzionalità di verifica dell'obbligo vaccinale è attivata previa richiesta del datore di lavoro ed è disponibile al solo personale autorizzato alla verifica. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati presso una delle citate strutture (es: RSA) non è anche il responsabile della stessa, quest'ultimo deve essere delegato dal datore di lavoro.
La verifica dell'obbligo vaccinale viene effettuata esclusivamente per i lavoratori occupati nelle citate strutture, previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dall'INPS.
Se cambia lo stato vaccinale del dipendente, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche, mediante la specifica funzionalità.
Il datore di lavoro che richiede l'attivazione della funzionalità di controllo dell'obbligo vaccinale, autocertifica che è responsabile di una delle citate strutture oppure è datore di lavoro del dipendente che presta attività lavorativa presso le strutture stesse.
Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni della piattaforma DGC è possibile comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale con i documenti cartacei o digitali rilasciati dalle strutture sanitarie, dalle farmacie e dai medici di medicina generale che attestano tale circostanza.
Il DPCM fornisce indicazioni anche con riguardo alla verifica dei lavoratori che prestano attività presso le strutture ma che non sono dipendenti delle stesse (es. Fornitori di beni e servizi).
In questi casi la verifica dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle citate strutture, inclusi studi medici, odontoiatrici ecc (ad eccezione del personale che svolge attività con contratti esterni) è effettuata mediante esibizione da parte degli stessi ai responsabili delle strutture dei documenti rilasciati attestanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Invece la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale nell'ambito scolastico statale avviene tramite apposita funzionalità con interazione, in modalità asincrona, tra il sistema informativo dell'istruzione SIDI e la piattaforma nazionale DGC.
Anche in questo caso in caso di variazione dello stato vaccinale il sistema informatico SIDI informa i soggetti autorizzati.
Nelle more dell'aggiornamento della piattaforma informatica valgono i documenti che attestano tale circostanza.
Le strutture, gli uffici scolastici regionali e le scuole statali sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite le funzionalità di controllo dell'obbligo vaccinale.
I datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono nelle citate strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali.
Il personale autorizzato alla verifica dell'obbligo vaccinale è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
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