Covid-19: stato di emergenza prorogato al 31 gennaio 2021 con obbligo di utilizzare sempre la mascherina
A cura della redazione
Il Governo, con la delibera 7/10/2020, ha prorogato dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza dovuto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, mentre con il DL 7/10/2020 n.125, ha previsto l’obbligo di utilizzare sempre, sia all’aperto che in luoghi chiusi (diversi dalle abitazioni private), la mascherina.
La deroga a tale obbligo si ha nel caso in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, viene garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi.
Continuano ad essere valide le indicazioni contenute nei protocolli e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché nelle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
L’obbligo dell’utilizzo della mascherina non sussiste per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore a 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tale dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Il DL 125/2020 apporta modifiche anche al DL 83/2020 (L. 124/2020) disponendo in particolare la proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 del diritto di svolgere il lavoro in smart working riconosciuto ai lavoratori c.d. fragili, ossia coloro che sono maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.Il DL 125/2020 dispone anche il differimento al 31 ottobre 2020 di tutti i termini (sia 31 agosto 2020 che 30 settembre 2020) previsti dal DL 104/2020 sia per l’invio della domanda volta ad ottenere i trattamenti di integrazione salariale in deroga per Covid-19 (CIGO, assegno ordinario e CIGD) sia per l’inoltro dei dati necessari per il pagamento delle prestazioni (mod. SR41).
Infine il provvedimento licenziato dal Governo (in vigore dal’8 ottobre 2020) dispone anche la proroga dal 7 ottobre 2020 al 15 ottobre 2020 delle misure contenute nel DPCM 7/09/2020 che a sua volta prorogava quelle contenute nel DPCM del 7/08/2020 e relativi allegati.
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