Covid-19: coprifuoco in Lombardia dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo
A cura della redazione
Il Ministero della Salute, il 21 ottobre 2020, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, ha firmato un’ordinanza che dispone che dalle 23.00 alle 5.00 del 22 ottobre 2020 e fino al 13 novembre p.v., sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, che dovranno essere autocertificati dagli interessati.
Resta in ogni caso consentito, durante la predetta fascia oraria, il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Invece la Regione Lombardia, con l’ordinanza 623 del 21/10/2020, ha adottato le seguenti misure volte a contenere il diffondersi del Covid-19, valide dal 22 ottobre al 13 novembre 2020:
- nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Restano invece aperti gli esercizi che vendono generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le rivendite di monopoli.
- sia gli esercizi commerciali al dettaglio (negozi) che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- le medie e grandi strutture di vendita devono garantire l’accesso evitando gli assembramenti, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
- Sono vietate le c.d. fiere di comunità e le sagre da svolgersi su aree pubbliche. Sono invece ammesse le fiere che si realizzano in appositi quartieri fieristici.
- le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (es: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via. Rimangono invece aperti i distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati. I divieti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
- E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.
- E’ vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
- I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia.
- Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.
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