COVID-19: contributo a fondo perduto anche in caso di trasformazione involutiva o regressiva
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 320 dell’8 settembre 2020, in riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha chiarito che in relazione ai soggetti «aventi causa» di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Nell'ipotesi in cui, nel suddetto periodo, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo inconsiderazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.
Allo scopo, si ricorda che, con l'art. 25 del D.L. 34/2020 («Decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".
In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi».
Il menzionato art. 25 individua, ai commi 2 e 3, le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:
- nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'art. 85, c. 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'art. 54, c. 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
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