COVID-19: CIG in deroga senza accordo sindacale per le aziende con meno di 5 dipendenti
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, ha fornito nuovi importanti chiarimenti sugli ammortizzatori sociali ex DL 18/2020 (c.d. Cura Italia).
Per ciò che concerne, in particolare, la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), l’Istituto ha ricordato che sarà possibile il ricorso anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili. Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.
Si ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.
Ne deriva, altresì, che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
Le prestazioni in esame ex art. 22 DL 18/2020 sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del DL 9/2020, per i quali resta fermo, nell’ambito delle disposizioni per la CIGD, quanto disciplinato dall’INPS con la circ. 38/2020 (paragrafi D ed E).
I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo sindacale, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la CIGD sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (si considera, inoltre, esperito l’accordo di cui all’art. 22, c. 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’art. 19, c. 1).
Tra tali lavoratori beneficiari del trattamento in deroga rientrano anche i lavoratori intermittenti ai sensi della circolare INPS 41/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
L’INPS ribadisca, inoltre, che, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
In riferimento alle modalità di pagamento, l’Istituto previdenziale precisa che le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”). La predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, appositamente istituito.
Si ricorda che il trattamento di CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro, nel rispetto dei limiti di spesa programmati.
A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.
Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.
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