L’INPS, con il messaggio 14/04/2020 n.1607, ha precisato che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, che originariamente (prima della modifica disposta dal DL 23/2020 agli artt. 19 e 22 del DL 18/2020) non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione a sostegno del reddito.

La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, l’INPS precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal 14 aprile 2020 (data di pubblicazione del messaggio 1607/2020).