Rapporto di lavoro
Covid-19: aggiornate al 28 aprile le Faq del Ministero della Salute
A cura della redazione
Il Ministero della Salute, sul proprio sito internet, ha aggiornato le FAQ all’ultimo DPCM del 26/04/2020 secondo cui dal 4 maggio p.v. saranno consentiti gli spostamenti all’interno di una stessa regione anche per far visita ai congiunti, mentre gli spostamenti fuori regione saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza (attestati con la nuova autodichiarazione).
Il provvedimento del Governo prevede che dalla suddetta data potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile è possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.
Il Ministero precisa anche che al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento. Mentre se durante il periodo di isolamento fiduciario la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). A quel punto verranno effettuati due tamponi di conferma di avvenuta guarigione a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà tornare a lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento fiduciario.
Inoltre è previsto che i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione richiesta al viaggiatore, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la documentazione non sia completa.
Sono poi tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
Il Ministero della Salute ricorda che tali disposizioni non si applicano: all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo, ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
Infine, riguardo alle persone con neoplasie, viene ribadita la possibilità di recarsi al lavoro ma si raccomanda che venga garantita una distanza sociale di almeno un metro.
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